Sez. U, Sentenza n. 17929 del 24/07/2013 (Rv. 627216 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzione inflitta dalla federazione sportiva - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo - Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito, sicché è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione col quale un ex tesserato e tecnico di una federazione sportiva chieda non di individuarsi il giudice, ordinario o amministrativo, competente a conoscere della controversia, bensì se quest'ultima, originata dalla decisione della corte federale di infliggergli una determinata sanzione in relazione alla commissione di un illecito sportivo, sia riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo, e, come tale, sottratta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 1, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)