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Sez. U, Sentenza n. 647 del 16/01/2015 (Rv. 633833 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giustiziabilità della pretesa davanti al giudice statale - Questione di merito - Conseguenze - Ricorso in cassazione per annullamento di decisione della giustizia amministrativa - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633833-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale un'associazione sportiva calcistica impugni la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione (ritenendo la questione rimessa agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo) rispetto alla domanda, proposta dall'associazione stessa, di annullamento del provvedimento con il quale con la commissione disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio abbia disposto la penalizzazione del punteggio conseguito nel corso del campionato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)