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Sez. L, Sentenza n. 7819 del 08/06/2001 (Rv. 547352 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obblighi di diligenza e di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ. - Dipendente dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica - Mancata informazione delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico agli ulteriori superiori o agli organi ispettivi - Violazione dei predetti obblighi - Configurabilità - Giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547352-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Rientra nei combinati obblighi di diligenza, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., e di fedeltà, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., di un dipendente dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica (nella specie, vicedirettore della filiale di una banca), allertare il datore di lavoro, in persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi, delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico. L'inosservanza di tale obbligo può costituire di per sè, secondo la gravità del caso, soggetta alla valutazione del giudice del merito, anche giustificato motivo soggettivo o giusta causa di licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)