Sez. L, Sentenza n. 394 del 12/01/2009 (Rv. 606280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obblighi di diligenza e di fedeltà - Violazione - Azione risarcitoria del datore di lavoro - Dirigente di istituto di credito - Posizione apicale di effettivo "alter ego" dell'imprenditore - Rilevanza - Responsabilità per la formazione di un'esposizione debitoria anomala - Configurabilità - Danno risarcibile - Criterio - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda; ne consegue che, ove il dirigente consenta alla clientela della banca la formazione di una esposizione debitoria anomala facendo assumere alla banca stessa rischi eccedenti l'ordinata e corrente gestione dei rapporti di mutuo, si realizza una violazione dell'obbligo di diligenza, con la produzione di un danno risarcibile pari alla perdita subita dall'istituto di credito a causa della situazione di insolvenza dei beneficiari del credito. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, con motivazione adeguata, il giudice di merito aveva ritenuto la diretta responsabilità del direttore della filiale di una banca che aveva mantenuto ed ampliato, anche in violazione delle regole tecniche relative al tipo di operazioni, l'esposizione debitoria di un gruppo d'imprese nei confronti dell'istituto di credito nonostante i numerosi inviti della direzione centrale a ricondurre le posizioni nell'ambito della regolarità formale e sostanziale, finendo con generare una perdita di oltre 43 miliardi di lire).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)