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Sez. 2, Sentenza n. 4129 del 15/12/1975 (Rv. 378454 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITA - TERMINE - PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378454-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITA - TERMINE - PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'incompetenza per valore del giudice adito puo esser rilevata, anche d'ufficio, soltanto nel corso del giudizio di primo grado: essa non puo quindi formare oggetto di eccezione e di corrispondente censura per la prima volta in Sede di regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)