Sez. 2, Sentenza n. 4129 del 15/12/1975 (Rv. 378454 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITA - TERMINE - PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITA - TERMINE - PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
L'incompetenza per valore del giudice adito puo esser rilevata, anche d'ufficio, soltanto nel corso del giudizio di primo grado: essa non puo quindi formare oggetto di eccezione e di corrispondente censura per la prima volta in Sede di regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)