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Sez. 1, Sentenza n. 13568 del 11/06/2009 (Rv. 608568 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Contratto di concessione di vendita - Struttura - Configurabilità quale contratto di somministrazione - Clausola di riserva di proprietà - Compatibilità - Condizioni - Necessaria indicazione dei beni nella loro individualità al momento della consegna e fino al pagamento - Difetto - Opponibilità alla massa fallimentare dell'acquirente - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608568-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Il contratto di concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi), essendo privo di una struttura negoziale tipica, può atteggiarsi nella realtà - in alternativa al contratto a prestazioni corrispettive o al contratto-quadro, - come contratto di somministrazione, con il quale è compatibile la clausola di riserva di proprietà, purchè ricorra la individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e fino al pagamento; ne consegue che non è opponibile alla massa fallimentare dell'acquirente il patto di riserva di proprietà quando le relative clausole contrattuali, pur munite della forma richiesta e della certezza di data anteriore al fallimento, siano prive dell'indicazione dei beni nella loro individualità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)