Sez. 1, Sentenza n. 9035 del 28/08/1995 (Rv. 493737 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cosiddetto contratto di concessione di vendita - Struttura - Configurabilità quale contratto di somministrazione - Clausola di riserva di proprietà senza l'indicazione dei beni nella loro individualità - Opponibilità alla massa fallimentare dell'acquirente - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Il cosiddetto contratto di concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi), il quale manca di una struttura negoziale tipica, può atteggiarsi nella realtà o come contratto a prestazioni corrispettive (salvo poi a determinare quali di esse assumano carattere prevalente), o come contratto quadro, dal quale derivi l'obbligo di stipulare successivi ed ulteriori contratti. Qualora si ravvisi nella realtà un contratto di somministrazione, la compatibilità con esso della clausola di riserva di proprietà non fa venir meno, ai fini dell'operatività della clausola, la necessità dell'individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e l'esigenza del mantenimento dell'individuazione fino al pagamento, con la conseguenza che non è opponibile alla massa fallimentare dell'acquirente il patto di riserva di proprietà quando le relative clausole contrattuali, pur munite della forma richiesta e della certezza di data anteriore al fallimento, siano prive dell'indicazione dei beni nella loro individualità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1523, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)