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Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 06/04/1981 (Rv. 412625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*

La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, la quale venga eseguita presso il procuratore domiciliatario, anziche alla parte personalmente, e affetta non da inesistenza, ma da nullita, la quale, pertanto, resta sanata con effetto retroattivo a seguito della Costituzione del destinatario. (Conf 2495/74, mass n 370929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)