Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 06/04/1981 (Rv. 412625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*
La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, la quale venga eseguita presso il procuratore domiciliatario, anziche alla parte personalmente, e affetta non da inesistenza, ma da nullita, la quale, pertanto, resta sanata con effetto retroattivo a seguito della Costituzione del destinatario. (Conf 2495/74, mass n 370929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)