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Sez. 3, Sentenza n. 2495 del 13/09/1974 (Rv. 370929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1974-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA.*

La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, non eseguita presso la parte personalmente, come e prescritto dall'art 392 comma secondo cod proc civ, e nulla ai sensi dell'art 160 stesso codice; ma la Costituzione della parte vale a sanare ex tunc, ossia con effetto retroattivo dalla data dell'atto di riassunzione, tale nullita. (Conf 1714'70, mass n 347661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)