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Sez. 3, Sentenza n. 5076 del 19/04/2000 (Rv. 535844 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento disciplinare a carico di professionista coimputato in procedimento penale - Patteggiamento della pena ex art. 444 cod. proc. pen. da parte del professionista - Sospensione del giudizio disciplinare fino alla definizione del procedimento penale a carico dei coimputati - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535844-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Nell'ipotesi in cui, avviato procedimento disciplinare a carico di un ingegnere per un fatto per il quale egli risulti imputato, insieme ad altri, in un procedimento penale, il professionista abbia richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non va disposta la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale nei confronti dei coimputati, atteso che anche una eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso non potrebbe avere effetti sul giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen., tale norma presupponendo la coincidenza tra il soggetto imputato (e assolto) in sede penale e il soggetto incolpato in sede disciplinare; ai fini della decisione in sede disciplinare, peraltro, non rileva che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non contenga un accertamento della responsabilità penale e che i coimputati dello stesso reato (nella specie, corruzione) siano poi stati assolti perché il fatto non sussiste, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale, dovendo la sanzione essere inflitta in relazione a comportamenti del professionista deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 653, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)