Sez. U, Sentenza n. 12165 del 10/12/1993 (Rv. 484657 - 01)
Professionisti - Ordini professionali | Abusi e mancanze commessi dall'ingegnere nell'esercizio della professione - Altri fatti o comportamenti contrari alle norme di deontologia realizzati al di fuori della professione - Rilevanza - Fatti o comportamenti risultanti da sentenza applicativa di pena ex art. 444 secondo comma cod. proc. civ. - Esclusione.
Professionisti - Ordini professionali
La specifica previsione degli artt. 5 n. 4 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e 43 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti, realizzati dall'ingegnere, contrari alle norme di deontologia, ancorché essi non siano in diretta relazione con l'esercizio della professione e con la qualifica professionale. Tali altri fatti o comportamenti ben possono risultare da sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., non essendo di ostacolo il fatto che tale pronuncia (da considerare sentenza di condanna) non abbia efficacia, ai sensi dell'art. 445, primo comma, dello stesso codice, nei giudizi civili o amministrativi, ove in sede disciplinare si tenga conto non della condanna penale in sè ma del fatto, obiettivamente considerato, che ad essa ha dato luogo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)