Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 19/05/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159756 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - ATTIVITÀ IMPEDITIVA - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - ATTIVITÀ IMPEDITIVA - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE.*
L'attività impeditiva prevista dall'art. 219 cod. proc. pen. si riferisce alla Forma di coercizione personale o reale, autorizzata o imposta dall'ordinamento penale sia sostantivo che processuale, per cui resta esclusa la possibilità di emettere Atti amministrativi anche a contenuto ordinatorio, riservati dalla legge ad altre autorità, nemmeno in funzione anticipata e con carattere di provvisorietà rispetto all'intervento di dette autorità. (nella specie, il pretore con propria ordinanza aveva imposto all'imputato la costruzione di un muro di contenimento). (V mass n 129977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)