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Sez. 1, Sentenza n. 25008 del 25/11/2005 (Rv. 585000 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo articolatosi in più gradi - Criteri di computo del termine ragionevole - Riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Valutazione sintetica e complessiva della durata del processo - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585000-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Al fine di verificare il rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU il giudice del merito deve procedere a una valutazione sintetica e complessiva del processo; tuttavia, non può essere censurato il fatto che il giudice dell'equa riparazione, dopo avere analiticamente computato e considerato ragionevoli i tempi occorsi per i singoli gradi, non abbia poi proceduto a una valutazione di sintesi della complessiva durata del giudizio, essendo evidente che se le singole fasi hanno avuto una durata ragionevole, implicitamente anche il processo nella sua interezza non ha ecceduto il termine ragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)