Sez. 1, Sentenza n. 17554 del 02/08/2006 (Rv. 594343 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo articolatosi in più gradi - Criteri di computo del termine ragionevole - Valutazione sintetica e complessiva della durata del processo - Necessità - Determinazione della durata di un grado del processo - Obliterazione della fase precedente la riunione di una pluralità di procedimenti - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Al fine di verificare il rispetto del termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, il giudice del merito deve procedere a una valutazione sintetica e complessiva del processo, anche quando esso si sia articolato in gradi e fasi. A maggior ragione, non è consentito, nell'ambito della valutazione dei tempi di un grado di giudizio, prescindere, in considerazione della ritenuta assenza di ritardi ingiustificati, dalla fase che ha preceduto la riunione di una pluralità di procedimenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)