Sez. L, Sentenza n. 2984 del 20/03/1998 (Rv. 513815 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Svolgimento di mansioni superiori alla qualifica - Accertamento del diritto alla qualifica superiore - Diritto alle differenze retributive - Superminimo individuale - Computabilità nella retribuzione percepita, ma non in quella corrispondente alla qualifica superiore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo ed integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale), senza che né le parti stesse, né il contratto collettivo, ne prevedano la generale ed incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore in ragione del prolungato espletamento di fatto delle relative mansioni ovvero il diritto alla retrodatazione della qualifica rivestita, più elevata rispetto a quella di provenienza, comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica - calcolata sulla base della contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) applicabile al rapporto - e la retribuzione in concreto percepita, includendo in quest'ultima (ma non nella prima) l'ammontare del superminimo individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)