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Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 30/05/1997 (Rv. 504844 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Accoglimento solo parziale - Relativo decreto del giudice delegato - Natura del provvedimento - Sua impugnazione - Attraverso ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Attraverso appello - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504844-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il creditore il quale abbia proposto una domanda di dichiarazione tardiva di credito, la quale sia stata accolta solo parzialmente dal giudice delegato, con decreto adottato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, legge fall. (e perciò con modalità diverse da quelle specificamente prescritte, a tale riguardo, da tale disposizione, la quale prevede invece che il giudice delegato, quando ritenga non fondata la domanda di insinuazione, debba istruire la causa a norma degli artt. 175 e ss. del cod. proc. civ.), può proporre senz'altro appello avverso una tale pronuncia, con le modalità previste dall'art. 99, quinto comma, legge fall., in quanto essa ha natura sostanziale di sentenza. Pertanto si rende inammissibile, da parte sua, la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione contemplato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, il quale presuppone che il provvedimento impugnato, non solo abbia carattere decisorio, ma sia anche definitivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)