Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 19/06/1995 (Rv. 492938 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda di dichiarazione tardiva di credito - Accoglimento parziale - Relativo decreto del giudice delegato - Impugnazione - Mezzi.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Il creditore, il quale abbia proposto domanda di dichiarazione tardiva di credito, accolta solo parzialmente con decreto, adottato, ex art. 101 terzo comma, prima proposizione, legge fall., dal giudice delegato sulla base dell'erroneo presupposto della "non contestazione" del credito o dell'intervenuto accordo con il curatore fallimentare, se non può esperire, avverso il predetto provvedimento, i rimedi endofallimentari astrattamente ipotizzabili (reclamo ex art. 26 od opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 legge fall.), può però impugnare il provvedimento medesimo - avente natura sostanziale di sentenza - mediante appello, con la conseguenza della non esperibilità avverso lo stesso, in quanto mancante del carattere della definitività, del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, della Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)