Sez. 2, Sentenza n. 1302 del 09/04/1975 (Rv. 374812 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AFFIDAMENTO AD UN ESPERTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ADESIONE DEL CONSULENTE - ESPRESSA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AFFIDAMENTO AD UN ESPERTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ADESIONE DEL CONSULENTE - ESPRESSA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il consulente tecnico, puo avvalersi, per l'espletamento di indagini particolari, dell'opera di persone particolarmente esperte, senza che siano, all'uopo, necessari ne il conferimento di una particolare autorizzazione da parte del giudice, ne la presenza dello stesso consulente o delle parti, allo svolgimento delle suddette indagini. E, invece, indispensabile che il consulente abbia avuto cura di valutare e di far proprie le conclusioni dell'esperto, richiamandole nel proprio elaborato e presentandole con l'avallo della propria adesione. (V 10/73, mass n 361757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)