Sez. 1, Sentenza n. 3512 del 13/02/2013 (Rv. 625675 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di espropriazione - Pagamento in data anteriore al provvedimento ablatorio - Interessi compensativi sulla somma ricevuta a titolo di indennità - Funzione - Redditività delle somme corrisposte - Sussistenza - Reintegrazione del danno - Corrispettivo dell'occupazione temporanea - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la naturale redditività del danaro ricevuto a titolo di indennità di espropriazione e gli interessi compensativi, da esso eventualmente ricavati, non possono ritenersi destinati a reintegrare i danni, né considerarsi corrispettivo dell'occupazione temporanea delle aree espropriate o utilizzate per i lavori per il solo fatto che eccezionalmente il dovuto per l'espropriazione è stato pagato prima del provvedimento ablatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)