Sez. 5, Sentenza n. 15040 del 21/11/2000 (Rv. 541978 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Società di fatto trasformata in società in nome collettivo - Immobile, nella titolarità dei soci, strumentale allo svolgimento dell'attività sociale, escluso dalla trasformazione - Plusvalenza tassabile - Configurabilità - Presupposti - Successione di leggi nel tempo.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
Nella ipotesi in cui una società di fatto si trasformi in società in nome collettivo, l'immobile nel quale si svolge la relativa attività, rimasto escluso dalla trasformazione, genera plusvalenza tassabile a carico del socio, titolare del diritto di proprietà sul bene, solo ove si possa ritenere che esso, già entrato a far parte del patrimonio del soggetto produttore di reddito di impresa, ne sia poi uscito, per rientrare nella sfera di disponibilità dell'originario proprietario, realizzandosi, in tal modo, il maggior valore assoggettabile ad imposta. Al riguardo, la disciplina relativa ai beni utilizzati dalla società di fatto ha subito, nel tempo, profonde modifiche. Ed infatti, alla stregua dell'art. 54, settimo comma, del d.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597, si consideravano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti, con la conseguenza che i beni di proprietà dei soci non potevano in nessun caso essere inclusi nel patrimonio della società, e che non era, pertanto, configurabile una plusvalenza tassabile, non essendo mai il bene, pur utilizzato dall'impresa, uscito dal patrimonio del socio. Successivamente, l'art. 3, terzo comma, della legge n. 947 del 1982 ha stabilito una presunzione di appartenenza alla società dei beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa, ove utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati; ed infine, l'art. 77, terzo comma, del TUIR del 1986 ha esteso detta presunzione ai beni immobili, facendo definitivamente prevalere, sul criterio formale dell'appartenenza del bene, il riferimento all'uso strumentale effettivo ed esclusivo dei beni. Peraltro, tale norma è sfornita di efficacia retroattiva, con la conseguenza che, in caso di trasformazione avvenuta sotto il vigore della normativa precedente, la intestazione ad uno dei soci del bene successivamente utilizzato dalla società di fatto, e poi escluso dalla trasformazione della stessa, esclude che, in relazione ad esso, sia configurabile una plusvalenza tassabile, senza che possa valere a far attribuire alla società originaria la proprietà del bene il fatto che (come nella specie) siano state conteggiate quote di ammortamento relative al bene stesso, o che sia stata detratta l'IVA, o che del bene non esista traccia nella dichiarazione dei redditi del socio proprietario, poiché tali comportamenti, leciti o illeciti sul piano tributario, possono produrre effetti solo su detto piano, con un recupero a tassazione di somme indebitamente conteggiate o non conteggiate affatto, ma non sono idonei a far perdere la titolarità del bene al proprietario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, Legge 23/12/1982 num. 947 art. 3 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)