Sez. 5, Sentenza n. 2674 del 07/02/2007 (Rv. 596844 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Beni immobili strumentali - Utilizzati dall'imprenditore individuale - Esclusione dal patrimonio dell'impresa ex art. 58, comma 2, della legge n. 413 del 1991 - Strumentalità del bene - Requisiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Ai fini dell'esclusione dal patrimonio dell'impresa, con la corresponsione di una somma a titolo di imposta sostitutiva, dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 31 dicembre 1991 dall'imprenditore individuale, come prevista dall'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'immobile che sia iscritto nella categoria D/2 - riservata ai fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriale e commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni -, attesa la sua intrinseca natura, e considerato il suo inserimento nel complesso aziendale, va considerato un bene strumentale anche per destinazione, in quanto direttamente impiegato dal contribuente nell'espletamento dell'attività (nella specie, alberghiera e di ristorazione), senza che spieghi rilevanza l'indicazione dell'immobile medesimo nell'inventario, la quale costituisce condizione per il riconoscimento della strumentalità di un bene solo dal 1° gennaio 1992, per gli immobili acquistati da tale data.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)