Sez. U, Sentenza n. 850 del 28/01/1998 (Rv. 512009 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Limiti - Coordinamento con il sistema delle impugnazione - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
Il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, va coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogni qualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione di giurisdizione solo se ed in quanto essa sia stata riproposta con l'impugnazione. Diversamente, quei giudici sono tenuti ad applicare il capoverso dell'art. 329 cod. proc. civ. e rilevare, di conseguenza, la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)