Sez. 1, Sentenza n. 3778 del 22/06/1982 (Rv. 421737 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE - IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE - RISARCIMENTO DOVUTO ALL'APPALTATORE - RIDUZIONE DELLA MISURA DI TALE RISARCIMENTO - RICHIAMO ALLA NORMATIVA EX ART. 344 DELLA LEGGE N. 2248 ALL. F DEL 1865 - INAMMISSIBILITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE - IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE - RISARCIMENTO DOVUTO ALL'APPALTATORE - RIDUZIONE DELLA MISURA DI TALE RISARCIMENTO - RICHIAMO ALLA NORMATIVA EX ART. 344 DELLA LEGGE N. 2248 ALL. F DEL 1865 - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di appalto di opera pubblica, la facoltà della stazione appaltante di diminuire la consistenza dell'opera medesima, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, a norma dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, è suscettibile di incidere sul rapporto contrattuale solo quando venga in concreto esercitata, nel concorso dei relativi presupposti, sicché, in difetto, non può essere astrattamente invocata dalla committente per conseguire una riduzione della misura del risarcimento dovuto all'appaltatore, per la mancata esecuzione del contratto ad essa imputabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)