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Sez. 5, Sentenza n. 703 del 08/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212778 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Riferibilità dell'oggetto al reato ipotizzato - Natura e destinazione delle cose da sequestrare - Corpo di reato - Cose pertinenti al reato - Motivazione del provvedimento di sequestro - Astratta configurabilità della ipotesi delittuosa - Sufficienza - Fattispecie: sequestro delle copie di una pubblicazione recante marchio contraffatto.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212778-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza ed alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose pertinenti al reato. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente, indagato per il reato di utilizzazione di marchio contraffatto, che, in sede di riesame e quindi di cassazione, aveva sostenuto la legittimità del suo operato, in quanto egli, con l'autorizzazione dell'associazione di categoria degli atleti, aveva corredato le foto degli stessi con la indicazione del nome della squadra).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)