Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24477 del 02/12/2015 (Rv. 638152 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)