diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 278 del 24/01/1966 (Rv. 320528 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI NEL CASO DI RAPPORTO AL PM DI REATI RISULTATI NEL CORSO DEL PROCESSO CIVILE.*
Stato
decisa il 1966-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320528-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI NEL CASO DI RAPPORTO AL PM DI REATI RISULTATI NEL CORSO DEL PROCESSO CIVILE.*

La sospensione del giudizio civile non deriva, automaticamente e necessariamente, dalla presentazione del rapporto di cui all'art.3 cod. proc.pen. al procuratore della Repubblica, essendo necessario che l'Azione penale sia stata iniziata e che il giudice civile-con apprezzamento discrezionale, insindacabile in Cassazione-riconosca l'influenza della cognizione del reato sulla decisione della controversia civile. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)