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Sez. 3, Sentenza n. 3398 del 22/10/1968 (Rv. 336454 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - RAPPORTO AL PM PER REATO RISULTANTE NEL PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO- INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336454-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - RAPPORTO AL PM PER REATO RISULTANTE NEL PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO- INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESTREMI.*

Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dello art. 3 cod.proc.pen., e che, in ordine al fatto nel quale siano ravvisabili gli estremi di un reato la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale, il che avviene quando il giudice ne sia stato investito dal PM mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione al giudizio, o quando, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio o il decreto penale di condanna. (V. N. 278-66, mass. N. 320528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)