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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 26/06/1972 (Rv. 359423 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI INQUADRATI NELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMPETENZA DELL'AGO - PORTATA DELL'ART 429 N 3 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359423-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI INQUADRATI NELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMPETENZA DELL'AGO - PORTATA DELL'ART 429 N 3 COD PROC CIV.*

L'art 429 n 3, cod proc civ, nello stabilire la Competenza dell'autorita giudiziaria per le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, non ha riguardo all'esistenza o meno di un contratto di lavoro o ad un provvedimento amministrativo di inquadramento, bensi al provvedimento legislativo (legge 16 giugno 1938, n 1303) il quale, col revocare il divieto di associazione sancito dall'art 3 RD 1 luglio 1926 n 1130, e con l'ammettere la Competenza del giudice ordinario, inquadro nella disciplina giuridica sindacale, per quanto atteneva ai rapporti di lavoro o d'impiego, gli enti pubblici comunque considerati i quali operassero nel campo della produzione e svolgessero un'attivita economica in regime di concorrenza. (V 2896'71, mass n 354134; Conf 205'61).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1938 num. 1303, Legge 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)