Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 20/02/1988 (Rv. 457756 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
La legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativa della legge di divorzio n. 898 del 1970 è immediatamente applicabile, quale ius superveniens ai giudizi in corso, pure in Sede di legittimità, anche con riguardo alla norma dell'art. 11, la quale stabilisce che la disposizione della casa coniugale spetta di preferenza al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i figli convivono, anche oltre la maggiore età, ove la relativa questione sia ancora oggetto di quel giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)