diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1453 del 18/01/2022 (Rv. 663489 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Garanzia SACE - Revoca del beneficio pubblico - Obbligazione “ex lege” - Insorgenza - Applicabilità delle norme in tema di surroga e regresso nella fideiussione - Esclusione - Conseguenze in tema di ammissione al passivo del credito di SACE.
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663489-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di un'autonoma obbligazione "ex lege" della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l'inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, SACE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 62, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 61, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)