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Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020 (Rv. 657486 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI | Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657486-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)