Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 (Rv. 670093-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Crimini contro l’umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Diritto al risarcimento del danno nei confronti della Repubblica Federale tedesca - Prescrizione - Decorrenza anteriore al 2004 - Esclusione - Ragioni. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)