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Sez. 1, Sentenza n. 20543 del 28/07/2008 (Rv. 604617 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza immediata - Esclusione - Riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604617-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione appropriativa, avendo il legislatore riconosciuto gli effetti dell'istituto per la prima volta soltanto con la legge n. 458 del 1988 (seppure indirettamente), è a partire da questo momento che è iniziata a decorrere, in quanto solo allora normativamente percepibile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno insorto in epoca anteriore, dovendosi fare applicazione - quale principio di diritto intertemporale che va a conformare in termini di diritto vivente la norma europea che lo Stato si è impegnato ad osservare (legge n. 849 del 1955) - di quanto enunciato dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione dell'art. 1 Prot. add. CEDU, circa la necessità che un'ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio dei diritti del privato sia "legale" e che il "principio di legalità" postuli l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, chiare e "prevedibili".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)