diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 763 del 16/03/1974 (Rv. 368616 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA DI 'ACCESSIONE INVERTITÀ - ESPERIBILITA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO OCCUPATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368616-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA DI 'ACCESSIONE INVERTITÀ - ESPERIBILITA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO OCCUPATO - LIMITI.*

Pur non potendosi disconoscere che i requisiti della buona fede del costruttore e dell'inerzia del proprietario del suolo che fu occupato per effetto dello sconfinamento - che concorrono entrambi a concretare la previsione normativa di cui all'art 938 cod civ, quali condizioni essenziali perche il giudice possa esaminare l'opportunita di disporre la cosiddetta accessione invertita - offrono un'indubbia conferma che la norma anzidetta e dettata anche e prevalentemente a tutela della buona fede del costruttore e quindi nell'interesse del medesimo e non gia del proprietario del suolo (con la conseguenza che non sarebbe configurabile un acquisto coattivo della proprieta del suolo che venga disposto dal giudice, su domanda del proprietario del suolo, contro la volonta del costruttore), deve tuttavia ritenersi che la regolamentazione sancita dalla citata norma, essendo diretta a regolare, su basi obiettive i contrapposti interessi del costruttore di buona fede e del proprietario del suolo, puo essere utilmente invocata, anche nell'inerzia del costruttore, dallo stesso proprietario del suolo. In tal caso resta ovviamente salva per il costruttore, che non intenda beneficiare della cosiddetta accessione invertita, la possibilita di procedere egli stesso o di impegnarsi, comunque, alla demolizione della costruzione, facendo in tale modo venir meno, nelle more del giudizio, una delle condizioni dell'Azione. (contra 523'68, mass n 331601; 277'68, mass n 331190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)