Sez. 2, Sentenza n. 523 del 14/02/1968 (Rv. 331601 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO -LIMITI- COSTRUZIONE INTERAMENTE ESEGUITA SU SUOLO ALTRUI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO OCCUPATO PER COSTRINGERE IL COSTRUTTORE AD ACQUISTARE LA PROPRIETA DELL'EDIFICIO E DEL SUOLO - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO -LIMITI- COSTRUZIONE INTERAMENTE ESEGUITA SU SUOLO ALTRUI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO OCCUPATO PER COSTRINGERE IL COSTRUTTORE AD ACQUISTARE LA PROPRIETA DELL'EDIFICIO E DEL SUOLO - INAMMISSIBILITA.*
La disposizione dell'art. 938 cod.civ., che conferisce al giudice la facolta, quando concorrano le circostanze ivi previste, di attribuire al costruttore la proprieta dell'edificio e del suolo occupato(con Obbligo, per il costruttore, di pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni)si riferisce alla sola ipotesi in cui il costruttore abbia sconfinato, occupando una porzione del suolo attiguo, non anche alla ipotesi in cui l'intera costruzione sia stata eseguita su suolo altrui. Tale disposizione puo, tuttavia, trovare applicazione soltanto quando il costruttore la invochi. In nessun caso il proprietario del suolo puo adire il giudice per costringere il costruttore, contro la volonta del medesimo, ad acquistare la proprieta del suolo. (Conf., sulla seconda parte, sent. N. 277-68, massima n.331190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)