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Sez. 3, Sentenza n. 2426 del 01/07/1969 (Rv. 341897 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLA INDICATIVA DEI LIMITI DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341897-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLA INDICATIVA DEI LIMITI DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*

Non e necessaria la specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341, secondo comma, cod.civ., della clausola contrattuale che fissa i limiti della responsabilita del contraente che ha predisposto lo schema negoziale, senza ridurre l'ambito obbiettivo della corrispondente responsabilita, come e fissata nel contratto in cui e inserita. (nella specie, in un contratto di Assicurazione individuale contro gli infortuni, era inserita nella polizza la seguente clausola. ' dopo un infortunio l'Assicurazione resta sospesa per tutta la durata della cura medica, salvi i diritti gia acquisiti in dipendenza dell'infortunio stessò). (V. 1632-67, massima n.328437 1055-66, massima n.322118 2758-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)