Sez. 1, Sentenza n. 3741 del 22/10/1976 (Rv. 382441 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - CLAUSOLA RELATIVA AL CONTENUTO ED AI LIMITI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - NATURA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - CLAUSOLA RELATIVA AL CONTENUTO ED AI LIMITI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - NATURA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La clausola contrattuale riguardante il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa (nella specie la clausola escludeva la indennizzabilita della morte per suicidio dell'assicurato) individua l'oggetto del contratto di Assicurazione e non ha natura di clausola limitativa della responsabilita, onde per la sua validita non e richiesta una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art 1341 cod civ. (V 1374/75, mass n 374916; (V 3288/73, mass n 367155; (V 2426/69, mass n 341897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)