Sez. 2 - , Sentenza n. 1737 del 27/01/2020 (Rv. 656850 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Riferimento esclusivo ad acconti e saldo del prezzo contrattuale - Applicabilità al caso di contestazione dell'intero prezzo in relazione alla realizzazione delle opere - Esclusione - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento; tale quadro normativo, invece, non è invocabile laddove la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 2063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 2063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)