Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 26/09/1988 Ud. (dep. 15/10/1988) Rv. 179400 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - PRESUPPOSTO - FATTO CON EVENTI GIURIDICI SUCCESSIVI - REGIME.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - PRESUPPOSTO - FATTO CON EVENTI GIURIDICI SUCCESSIVI - REGIME.*
Presupposto esclusivo per la inammissibilità di un secondo giudizio, a termini dell'art. 90 cod. proc. pen., è la identità del fatto, pur se considerato in limiti più ampi di quelli desumibili dalla contestazione dell'accusa e dell'accertamento contenuto nel giudicato estendendosi l'area della preclusione a ogni possibile realtà materiale incompatibile con quella dell'episodio esaminato quali ne siano stati l'esito della verifica, la qualificazione giuridica, l'entità e le modalità riscontrate. Poiché la nozione di fatto è delineata da una segmentazione temporale contrassegnata da un evento giuridico, nessuna incompatibilità può riscontrarsi nella promozione di due giudizi che abbiano ad oggetto eventi giuridici successivi. (V mass n 177464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)