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Sez. U, Sentenza n. 10295 del 18/10/1993 (Rv. 483966 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa | Riduzione da parte della P.A. di una sovvenzione accordata al privato - Esercizio di poteri di autotutela per ricondurre la spesa nei limiti di bilancio - Configurabilità - Sindacato del giudice ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483966-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa

L'atto col quale una Pubblica Amministrazione riduca una sovvenzione accordata al privato (nella specie, contributo nel pagamento di interessi su mutuo, concesso dall'U.N.I.R.E. in favore di una azienda per l'incremento di allevamento equino), nell'esercizio di poteri di autotutela ed al fine di ricondurre la spesa nei limiti dello stanziamento in bilancio, fissati con apposito provvedimento amministrativo, integra espressione di poteri discrezionali e, pertanto, essendo idoneo ad affievolire il diritto soggettivo costituito col precedente atto di ammissione al contributo di più elevato importo - senza che rilevi in contrario la mancata revoca espressa di tale atto - si sottrae, in parte "qua", al sindacato del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)