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Sez. U, Sentenza n. 1483 del 18/02/1997 (Rv. 502509 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi concessi dalla legge in favore di privati senza poteri discrezionali della P.A. - Diritto soggettivo in capo al privato - Sussistenza - Potere di sospensione o di revoca del contributo da parte della P.A. - Sussistenza - Condizioni - Revoca o sospensione illegittima del contributo - Controversia relativa - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Potere di quest'ultimo di disapplicare l'illegittimo provvedimento di revoca o di sospensione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502509-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

Quando alla pubblica amministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto), ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non nell'ambito del potere di autotutela e solo con riferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori di tali presupposti, l'eventuale provvedimento con il quale il contributo venga revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 5, all. E, della legge n. 2248 del 1865 (nella specie, la Regione Lazio, con la legge n. 48 del 1988, attuativa di un programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici, approvava il finanziamento in favore di una società privata per l'acquisto di alcuni autobus; la Giunta regionale, in attuazione, decideva di erogare il finanziamento, ma, successivamente, lo sospendeva in base a disfunzioni nei servizi di linea segnalati dal Comune di Roma; la società conveniva, allora, in giudizio la Regione chiedendone la condanna al pagamento della somma prevista dall'approvato finanziamento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, altresì, che le irregolarità tratte a fondamento della sospensione del contributo attenevano a servizi per i quali altre leggi regionali prevedevano distinti contributi annui).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 lett. E CORTE COST., Legge Reg. Lazio 26/08/1988 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)