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Sez. 3, Sentenza n. 4580 del 03/09/1985 (Rv. 442037 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DEPOSITO DI MEMORIA DIFENSIVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA NON ESAMINATA DAL PRIMO GIUDICE - ESTREMI - OMISSIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442037-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DEPOSITO DI MEMORIA DIFENSIVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA NON ESAMINATA DAL PRIMO GIUDICE - ESTREMI - OMISSIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - IRRILEVANZA.*

Nel rito del lavoro, seppure l'appellato ha l'Onere, ex art. 436 cod. proc. civ., di depositare in cancelleria, insieme al fascicolo, una memoria difensiva contenente la dettagliata esposizione di tutte le sue difese, tuttavia, per la riproposizione di una domanda non esaminata dal giudice di primo grado, è sufficiente che tale riproposizione venga espressamente enunciata, essendo richiamate le ragioni di fatto e di diritto dedotte in primo grado a fondamento della domanda, già conosciute dalla controparte, senza che sia ipotizzabile una rinuncia alla stessa per mancata sua riproposizione nelle conclusioni definitive, non essendo prevista, nel predetto rito, distinzione tra fase istruttoria, fase di trattazione e fase di discussione, né di conseguenza la precisazione di conclusioni definitive a chiusura della fase istruttoria o di trattazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)