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Sez. L, Sentenza n. 1544 del 21/04/1975 (Rv. 375142 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - PORTIERI - PORTIERI DIPENDENTI DA NUCLEI FAMILIARI - ESCLUSIONE - PORTIERI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI O COMMERCIALI - SOGGEZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375142-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - PORTIERI - PORTIERI DIPENDENTI DA NUCLEI FAMILIARI - ESCLUSIONE - PORTIERI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI O COMMERCIALI - SOGGEZIONE.*

I portieri non soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria a sensi dell'art 40, comma primo n 4 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827 erano soltanto quelli che prestavano la loro opera alle dipendenze di uno o piu nuclei familiari che di tale opera direttamente fruivano e non anche i portieri che, invece, lavoravano alle dipendenze di imprese industriali o commerciali. (V 2312/74, mass n 370702; 2447/67, mass n 329742; 616/54).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)