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Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 13/10/1967 (Rv. 329742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - CONVIVENZA A TIPO FAMILIARE - NOZIONE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - APPAGAMENTO IN COMUNE DELLE ESIGENZE DI ORDINE MATERIALE - SOLIDARIETA AFFETTIVA E MUTUA ASSISTENZA - INCLUSIONE NELLE NOZIONI DELLE COMUNANZE RELIGIOSE E DEI CONVENTI - ESCLUSIONE DEI COLLEGI A FINI DIDATTICI E DEI CIRCOLI RICREATIVI.*
Stato
decisa il 1967-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - CONVIVENZA A TIPO FAMILIARE - NOZIONE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - APPAGAMENTO IN COMUNE DELLE ESIGENZE DI ORDINE MATERIALE - SOLIDARIETA AFFETTIVA E MUTUA ASSISTENZA - INCLUSIONE NELLE NOZIONI DELLE COMUNANZE RELIGIOSE E DEI CONVENTI - ESCLUSIONE DEI COLLEGI A FINI DIDATTICI E DEI CIRCOLI RICREATIVI.*

Ai fini della qualifica di addetto al servizio familiare (soggetto al rapporto di lavoro domestico) e dell'Obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, caratteristiche peculiari della-convivenza a tipo familiare-non sono solo l'assenza di uno scopo di lucro e l'appagamento in comune delle esigenze di ordine materiale, come il vitto e lo alloggio, ma soprattutto l'osservanza di una regola che, al di sopra del soddisfacimento di quei bisogni, si manifesta nella solidarieta affettiva e nella mutua assistenza fra i consorziali. In conseguenza, mentre nel novero delle convivenze a tipo familiare rientrano, oltre la famiglia in senso etico-giuridico, anche le comunanze religiose e in genere i conventi, non possono invece considerarsi soggetti alla stessa qualifica ne i collegi aventi fini esclusivamente didattici ed educativi, ancorche gestiti da ordini religiosi, nei circoli ricreativi.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2242 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)