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Sez. 1, Sentenza n. 19555 del 26/08/2013 (Rv. 627564 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Sentenza di divorzio - Effetti - Cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione pendente - Limiti correlati all'interesse delle parti alla permanente operatività della pronuncia di separazione.
Stato
decisa il 2013-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627564-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla cessazione dell'obbligo di mantenimento per sopravvenute nuove nozze del beneficiario di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)