diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21091 del 28/10/2005 (Rv. 583743 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Sentenza di divorzio - Suo sopravvento in pendenza del giudizio di separazione - Conseguenze per quest'ultimo - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Interesse alla prosecuzione del giudizio di separazione in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583743-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui persista quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 12/01/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)