Sez. 3, Sentenza n. 23741 del 10/11/2009 (Rv. 610592 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola condizionante la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia in possesso di patente non scaduta - Validità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO
In tema di assicurazione della responsabilità civile, va considerata valida, oltre che logica e chiaramente intelligibile, anche perché conforme alle regole cogenti che governano la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di patente valida e che implichi la inoperatività di detta garanzia tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta e non rinnovata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)