Sez. 3, Sentenza n. 15174 del 10/10/2003 (Rv. 567405 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola condizionante la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia in possesso di patente non scaduta - Validità - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta, a prescindere dalla persistenza dei prescritti requisiti fisici e psichici in capo al detto conducente, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza per cui, successivamente al sinistro, l'autorizzazione alla guida gli sia stata rinnovata.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)