Sez. L, Sentenza n. 1147 del 04/02/1988 (Rv. 457385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA PROPRIA DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA CESSIONARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONI RELATIVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI DELL'I.N.T. ALLE DIPENDENZE DELLA SOCIETÀ A.R.P.A. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 1978.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA PROPRIA DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA CESSIONARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONI RELATIVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI DELL'I.N.T. ALLE DIPENDENZE DELLA SOCIETÀ A.R.P.A. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 1978.*
Il trasferimento dell'azienda - al pari del passaggio della medesima ad un diverso settore merceologico od organizzativo (configurabile, in particolare, nell'ipotesi di successione fra imprenditori pubblici e privati) - può comportare l'inapplicabilità della contrattazione collettiva propria dell'impresa di provenienza e l'applicabilità della disciplina collettiva propria dell'attività produttiva dell'imprenditore cessionario, nel rispetto dei principi in tema di successione e concorso di contratti collettivi (di livello nazionale, regionale o aziendale), la cui interpretazione è riservata al giudice del merito, salvo il controllo della Corte di Cassazione quanto alla correttezza della motivazione. (nella specie, concernente lavoratori, già dipendenti dell'i.N.T., passati, ai sensi della legge della regione Abruzzo 3 ottobre 1978 n. 64, alle dipendenze della società a.R.P.a., esercente trasporto pubblico in detta regione, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha, in particolare, escluso che ai rapporti di lavoro dei ricorrenti fosse applicabile, dopo il loro passaggio alle dipendenze dell'azienda regionale, la disciplina collettiva nazionale propria dei dipendenti dell'istituto di provenienza). (V 3399/87, mass n 452433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 03/10/1978 num. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)