Sez. 1, Sentenza n. 2268 del 24/02/1992 (Rv. 475910 - 01)
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | Imposta di registro - Giudicato favorevole a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore - Soggetto coobbligato non impugnante - Opponibilità del giudicato in sede di ricorso contro l'avviso di liquidazione pur se sopravvenuto dopo la proposizione di tale ricorso - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria
In tema d'imposta di registro a carico solidale di più soggetti, la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l'avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all'Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l'avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto nel rapporto con altro coobbligato che abbia impugnato detto accertamento (art. 1306 secondo comma cod. civ.), deve essere riconosciuta anche se tale giudicato sopravvenga dopo la proposizione di quel ricorso contro l'avviso di liquidazione, vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all'epoca della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)